Per la Cassazione spetta al giudice decidere, quando i genitori separati sono in disaccordo, sul far frequentare al figlio l’ora di religione, ispirandosi al criterio cardine del superiore interesse del minore. Del resto, lo stesso concetto di ora di religione è cambiato e non è più riconducibile ad un credo specifico, ma ad un momento di incontro e confronto spirituale e multiculturale. E’ quanto ha precisato la Cassazione nell’ordinanza n. 6802/2023 bacchettando i giudici di merito che hanno errato nel bocciare la richiesta del padre e accontentare la madre nel non far frequentare l’ora di religione alla bimba di 6 anni.
Nella vicenda, la Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma del decreto del tribunale di Vicenza che affidava la decisione relativa all’iscrizione all’ora di religione, nella scuola elementare frequentata, della figlia minore, al padre, riteneva di lasciare la scelta alla madre. In particolare, tenuto conto del contesto familiare e del percorso seguito già dalla figlia primogenita, riteneva tale decisione maggiormente rispondente al miglior interesse per la minore, poiché “il diritto alla libertà religiosa non assume concreta rilevanza in quanto sull’educazione religiosa i genitori hanno diverse opinioni e la figlia, in considerazione della giovane età (sei anni), non è ancora in grado di esprimere una propria posizione autonoma rispetto a quella del padre e della madre e il diritto del padre di educare la figlia secondo le proprie convinzioni non prevale sul diritto della madre a non impartire un’educazione religiosa sino a quando la figlia non potrà compiere una propria scelta”.
Dal Palazzaccio, non concordano con la tesi e sostengono che nelle ipotesi di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio, operi invece l’art. 337-ter. In caso di disaccordo la decisione e rimessa al giudice».
Un orientamento del resto già affermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 21553/2021; Cass. n. 21916/2019), secondo cui in materia di scelte riguardo ai figli, criterio guida, informante delle decisioni sia necessariamente quello del preminente interesse del minore a una crescita sana ed equilibrata e, “dando corso e attuazione a detto principio – la Corte – ha stabilito che, in caso di conflitto genitoriale, il perseguimento dell’interesse del minore può comportare anche l’adozione di provvedimenti, relativi all’educazione religiosa, contenitivi o restrittivi dei diritti individuali di libertà religiosa dei genitori”. In linea del resto, osserva ancora la Cassazione, con quanto affermato dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo (sentenza n. 54032/2022) che, intervenendo, su una nuova questione relativa alle scelte dei genitori circa l’educazione religiosa dei figli, con riguardo alla composizione di divergenze tra i due genitori, in relazione a un caso che aveva portato anche all’intervento dei giudici nazionali, ha precisato “che va assicurato l’interesse superiore del minore e che talune limitazioni su alcune modalità di coinvolgimento del minore in un credo scelto da un genitore non costituiscono una discriminazione se funzionali a garantire e a preservare la libertà di scelta del minore”.
Infine, osservano gli Ermellini, il giudice di merito “mostra di ignorare quello che è lo statuto pedagogico della c.d «ora di religione», sempre più orientato non già all’adesione ad un credo religioso specifico ma al confronto con il momento spirituale della religiosità” tanto che qualcuno, al riguardo, parla dell’«ora delle religioni».
Franco Marella